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Fondo Salvaguardia Imprese 2026: requisiti, importi e scadenza

Verificato sulla fonte ufficiale il 16/10/2026 · Revisione di Luca Olovrap

Il Fondo Salvaguardia imprese finanzia programmi di ristrutturazione aziendale attraverso l'acquisizione di partecipazioni temporanee di minoranza nel capitale di rischio (equity o quasi-equity) ed eventuali contributi a fondo perduto legati all'occupazione. L'agevolazione si rivolge a società di capitali con oltre 250 dipendenti, titolari di marchi storici con più di 20 dipendenti o imprese con asset strategici nazionali in difficoltà economico-finanziaria. L'intervento massimo può raggiungere 30.000.000 € per operazione (con limite ordinario di 10.000.000 € indicato sul catalogo incentivi) e le domande sono aperte fino al 31/12/2026.

Fondo Salvaguardia Imprese: cos’è e cosa finanzia

Il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa interviene a sostegno delle imprese in crisi economico-finanziaria che presentano un solido piano di ristrutturazione per garantire la continuità produttiva e salvaguardare l'occupazione, anche favorendo il trasferimento d'azienda a nuovi soggetti.

Istituito dall'art. 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) e disciplinato dal Decreto Ministeriale 29 ottobre 2020 (come modificato dal DM 14 settembre 2022), lo strumento dispone di una dotazione iniziale di 300 milioni di euro, rifinanziata con 250 milioni per il 2021 e 100 milioni annui dal 2022 al 2035.

La misura opera tramite due canali: per le imprese non in difficoltà secondo i criteri UE, attraverso interventi di equity o quasi-equity a condizioni di mercato con co-investitori privati; per le imprese in difficoltà UE, attraverso interventi nel capitale uniti a un contributo proprio e all'eventuale concessione di contributi a fondo perduto a salvaguardia dei livelli occupazionali.

Chi può partecipare

  • Trovarsi in stato di difficoltà economico-finanziaria (flussi di cassa prospettici inadeguati oppure stato di difficoltà secondo il par. 2.2 della Comunicazione 2014/C 249/01)
  • Soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: a) titolari di marchi storici di interesse nazionale (art. 185-bis d.lgs. 30/2005) con oltre 20 dipendenti; b) società di capitali con oltre 250 dipendenti consolidati a livello di gruppo su unità nazionali; c) detentori di beni e rapporti di rilevanza strategica nazionale indipendentemente dal numero di addetti
  • Aver avviato o avviare un confronto presso la struttura per la crisi d'impresa del Ministero
  • Essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle Imprese con sede legale e operativa in Italia
  • Non aver ricevuto aiuti illegali o incompatibili non rimborsati (clausola Deggendorf) e aver restituito agevolazioni per cui è stato disposto ordine di recupero
  • Non essere soggette a controllo da parte dello Stato o di Enti pubblici
  • Assenza di sanzioni interdittive ex art. 9, c. 2, lett. d) del d.lgs. 231/2001 e assenza di condanne penali ostative a gare pubbliche per amministratori e legali rappresentanti
  • Assenza di condanne definitive per violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale
  • Adeguamento agli obblighi assicurativi per danni da calamità naturali ed eventi catastrofali
Chi è escluso
  • Imprese soggette a partecipazione di controllo da parte dello Stato o di enti pubblici
  • Soggetti con cause ostative legate a sentenze penali, sanzioni interdittive d.lgs. 231/2001 o irregolarità contributive e del lavoro
  • Per gli interventi a favore di imprese in difficoltà UE (Capo III): escluse le imprese operanti nei settori del carbone e dell'acciaio, gli istituti finanziari, le imprese nei primi 3 anni dall'avvio dell'attività nel settore e chi ha già ottenuto aiuti per il salvataggio o ristrutturazione negli ultimi 10 anni (principio 'one time, last time')

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Quanto si ottiene

Massimale di intervento per programma30.000.000 € (la scheda catalogo riporta 10.000.000 € per singola operazione)
Durata massima partecipazione del Fondo5 anni (uscita prestabilita)
Quota minima apporto investitori privati (Capo II)30% delle risorse previste, oppure 50% di aumento di capitale da soci preesistenti a condizioni pari passu
Contributo proprio minimo dell'impresa (Capo III)25% per le piccole imprese, 40% per le medie imprese, 50% per le grandi imprese
Contributo a fondo perduto occupazione (Capo III)Fino a 5.000 €/anno per dipendente mantenuto per massimo 3 anni (+50% e +2 anni per aree svantaggiate/ZES)
Riserva per trasferimento d'impresa30% della dotazione iniziale riservata per 12 mesi ai programmi di cessione o trasferimento attività

Spese ammesse e non ammesse

Spese ammesse

  • Costi e fabbisogni finanziari strettamente connessi all'attuazione del programma di ristrutturazione aziendale
  • Aumenti di capitale sociale e apporti diretti di equity
  • Strumenti di quasi-equity, inclusi prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi
  • Rilascio di garanzie a supporto del piano finanziario
  • Costi del personale e mantenimento dei livelli occupazionali (sotto forma di contributo a fondo perduto ex Capo III se contestuale all'equity e con mantenimento di almeno il 70% dei posti di lavoro)

Spese non ammesse

  • Spese non coerenti con il piano industriale e di ristrutturazione approvato
  • Acquisto di quote da soci preesistenti o apporti non per cassa nell'aumento di capitale ex art. 13 comma 2-bis
  • Spese ordinarie non collegate al superamento della situazione di crisi o al mantenimento dell'occupazione

Scadenze e tempistiche

  1. 02/02/2021, ore 12:00Apertura sportello: Avvio della presentazione delle domande tramite piattaforma Invitalia
  2. 31/12/2026Chiusura sportello: Termine finale per l'accesso salvo esaurimento anticipato delle risorse finanziarie

Ricevi un avviso se la scadenza cambia o i fondi stanno per finireBandio controlla ogni giorno la fonte ufficiale per te.

Come presentare la domanda

  1. Predisposizione del programmaL'impresa elabora un piano di ristrutturazione dettagliato che definisca le cause della crisi, le azioni di continuità, le misure occupazionali e i costi del programma.
  2. Accesso alla piattaformaIl legale rappresentante accede alla piattaforma telematica gestita da Invitalia utilizzando credenziali digitali (SPID, CIE o CNS).
  3. Compilazione e trasmissione istanzaL'istanza viene compilata digitalmente e trasmessa a Invitalia, con contestuale trasmissione al Ministero e alla struttura per la crisi d'impresa.
  4. Due diligence e istruttoriaInvitalia esegue l'istruttoria di merito e la due diligence legale, economica e finanziaria, anche tramite advisor indipendenti, per verificare la sostenibilità dell'intervento.
  5. Approvazione e stipulaAcquisita l'assenza di motivi ostativi dal Ministero entro 20 giorni dalla scheda informativa, Invitalia approva la delibera e perfeziona gli accordi di investimento con l'impresa e i co-investitori.

Come vengono selezionate le domande

La procedura è a sportello valutativo. Le domande vengono esaminate da Invitalia in ordine di presentazione nei limiti dei fondi disponibili, dando priorità assoluta alle iniziative che presentano il maggior impatto sulla salvaguardia occupazionale e sullo sviluppo del sistema produttivo.

Erogazione e obblighi

L'intervento in equity o quasi-equity viene erogato secondo le clausole contrattuali di investimento deliberate. Le imprese ammesse sono obbligate a: trasmettere a Invitalia un report annuale sullo stato del programma entro il 28 febbraio di ogni anno; non delocalizzare l'attività economica agevolata al di fuori dell'UE/SEE o fuori dal sito originario per almeno 5 anni; rispettare le condizioni di exit del Fondo entro 5 anni; mantenere gli obblighi di pubblicazione della legge 124/2017. L'inadempimento degli impegni o la mancata attuazione del piano comporta la revoca delle agevolazioni e la risoluzione dei contratti.

Regime di aiuto: Capo II: Interventi conformi al test dell'operatore in un'economia di mercato (MEOP) ex Comunicazione 2014/C 19/04 e 2016/C 262/01 (non costituiscono aiuto di Stato). Capo III: Regime di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà notificato e approvato ex Comunicazione 2014/C 249/01 (o autorizzazioni individuali per grandi imprese).

Cumulabilità: Gli interventi in equity e quasi-equity operano a condizioni di mercato. Per gli aiuti di ristrutturazione e contributi ex Capo III si applicano le stringenti regole di cumulo e i limiti di contributo proprio previsti dagli orientamenti unionali 2014/C 249/01.

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Fondo Salvaguardia Imprese: domande frequenti

Chi può partecipare al Fondo Salvaguardia Imprese?

Possono partecipare le imprese in difficoltà economico-finanziaria con sede in Italia che abbiano oltre 250 dipendenti (società di capitali a livello consolidato), oppure che siano titolari di marchi storici nazionali con più di 20 dipendenti, oppure che gestiscano beni o attività strategiche per il Paese. È richiesto l'avvio di un confronto con la struttura di crisi d'impresa del MIMIT.

Quanto si ottiene e quale quota è a fondo perduto con il Fondo Salvaguardia Imprese?

Il Fondo interviene con apporti di minoranza al capitale di rischio (equity o quasi-equity) fino a un massimo di 30.000.000 € per piano (la scheda generale del portale riporta una spesa massima fino a 10.000.000 € per singola operazione). I contributi a fondo perduto sono previsti solo per le imprese in difficoltà UE ex Capo III a sostegno dell'occupazione, con importi fino a 5.000 € annui per dipendente per 3 anni se si tutela almeno il 70% dei posti.

Quali spese sono ammesse dal Fondo Salvaguardia Imprese?

Sono ammessi i costi e gli investimenti complessivi previsti dal piano di ristrutturazione volti al ripristino dell'equilibrio economico e occupazionale. Il Fondo interviene sottoscrivendo aumenti di capitale, prestiti obbligazionari, quasi-equity, rilasciando garanzie e, per il Capo III, riconoscendo contributi sui costi del personale.

Quando scade e da quando si presenta la domanda per il Fondo Salvaguardia Imprese?

Lo sportello è aperto dalle ore 12:00 del 02/02/2021 e la scadenza indicata nel catalogo ufficiale degli incentivi è fissata al 31/12/2026, salvo esaurimento anticipato delle risorse disponibili.

Come si presenta la domanda per il Fondo Salvaguardia Imprese?

La domanda deve essere presentata per via telematica tramite la piattaforma di Invitalia, corredata dal dettagliato programma di ristrutturazione. L'istanza va contestualmente trasmessa a Invitalia, alla Direzione Generale del Ministero e alla struttura per le crisi d'impresa.

Come vengono scelte le domande per il Fondo Salvaguardia Imprese?

Le domande sono valutate da Invitalia tramite una due diligence sui profili industriali, economici e di mercato del piano presentato. L'esame segue criteri di priorità a favore delle istanze che generano il maggiore impatto occupazionale e di rilancio industriale.

Quando arrivano i soldi del Fondo Salvaguardia Imprese?

Le risorse vengono iniettate nell'impresa all'esito positivo dell'istruttoria e dopo il decorso di 20 giorni dalla comunicazione al Ministro, previa stipula degli accordi di investimento societari e dei patti parasociali stabiliti con Invitalia e con gli eventuali soci o investitori privati.

Il contributo del Fondo Salvaguardia Imprese va restituito?

Le partecipazioni assunte dal Fondo hanno una durata massima di 5 anni, dopodiché è prevista l'uscita (exit) secondo modalità prefissate nell'accordo di investimento, ad esempio tramite riscatto o vendita. I contributi a fondo perduto sull'occupazione non vanno invece restituiti, salvo mancato rispetto degli impegni o revoca.

Il Fondo Salvaguardia Imprese è cumulabile con altri aiuti e rientra nel de minimis?

L'intervento principale non rientra nel de minimis: gli apporti ex Capo II operano a condizioni di mercato (MEOP), mentre gli aiuti per le imprese in difficoltà ex Capo III ricadono sotto gli orientamenti unionali per salvataggio e ristrutturazione, che esigono un significativo apporto proprio e rigide regole comunitarie di divieto di doppio aiuto.

Che ruolo hanno gli investitori privati nel Fondo Salvaguardia Imprese?

Nelle operazioni relative a imprese non in difficoltà UE (Capo II), è obbligatoria la presenza di investitori privati indipendenti che apportino almeno il 30% delle risorse, oppure un aumento di capitale in cui almeno un socio preesistente sottoscriva il 50% dell'importo a condizioni pari passu.

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Fonti e metodo

Scheda redatta da Bandio sulle fonti ufficiali di Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con verifica di Luca Olovrap il 16/10/2026. Le informazioni non sostituiscono il bando ufficiale: prima di presentare la domanda controlla sempre i documenti dell’ente. Hai trovato un errore? Segnalacelo.

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