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Decreto FER X 2026: requisiti, importi e scadenza

Verificato sulla fonte ufficiale il 25/10/2026 · Revisione di Luca Olovrap

La misura sostiene la produzione di energia elettrica da impianti alimentati a fonti rinnovabili fino a 1 MW di potenza (solare fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas residuati da processi di depurazione). L'incentivo riconosce una tariffa garantita o un contratto per differenze a due vie per 20 anni, calcolato sulla base di prezzi determinati da ARERA. Le domande si presentano telematicamente al GSE a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto, entro il 31/12/2026 o fino al raggiungimento di 10 GW di potenza.

Decreto FER X: cos’è e cosa finanzia

La misura, disciplinata dal Decreto Ministeriale del 18 giugno 2026 (cosiddetto DM FER-X Definitivo) in attuazione del D.Lgs. 199/2021, istituisce il meccanismo di supporto a regime per la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato.

Il canale ad accesso diretto è riservato agli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW alimentati da fonte solare fotovoltaica, eolica, idroelettrica e a gas residuati dai processi di depurazione. Il sostegno è garantito per una durata di 20 anni dall'entrata in esercizio attraverso un contratto per differenza a due vie o, per gli impianti sotto i 200 kW, mediante tariffa omnicomprensiva con ritiro dell'energia da parte del GSE.

La dotazione finanziaria complessiva stimata sul catalogo ammonta a 17.782.000.000 €, a valere sulle componenti tariffarie degli oneri generali di sistema elettrico, con un contingente massimo assegnabile per la taglia fino a 1 MW pari a 10 GW complessivi.

Chi può partecipare

  • Impianti a fonti rinnovabili con potenza nominale inferiore o uguale a 1 MW appartenenti alle categorie solare fotovoltaico, eolico, idroelettrico o gas residuati da processi di depurazione.
  • Avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto avvenuto successivamente alla data di entrata in vigore del DM 18 giugno 2026.
  • Possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, inclusi gli eventuali titoli concessori.
  • Preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva e registrazione dell'impianto sul sistema GAUDI di Terna validata dal gestore di rete.
  • Rispetto del principio 'Do No Significant Harm' (DNSH) e dei criteri prestazionali e ambientali dell'Allegato 3 al decreto.
  • Utilizzo di componenti di nuova costruzione per gli interventi di nuova realizzazione.
  • Soggetti proponenti ammessi: micro, piccole, medie e grandi imprese di ogni settore ammissibile, enti pubblici, cittadini e università/enti di ricerca.
  • Per impianti fotovoltaici: moduli immessi sul mercato da produttori di AEE aderenti a sistemi di gestione riconosciuti (D.Lgs. 49/2014); obbligo di rimozione totale se installati su coperture in eternit/amianto.
  • Per impianti idroelettrici: conformità alle Linee guida ambientali per le derivazioni idriche ex ante (d.d. 29/STA/2017), al DMV (d.d. 30/STA/2017) e all'art. 4 c. 7 Direttiva 2000/60/CE, oppure insediamento su condotte/canali esistenti o salti senza sottensione di alveo né prelievi aggiuntivi.
  • Per impianti a gas di depurazione: rispetto dei requisiti di sostenibilità per potenze termiche pari o superiori a 2 MW o vasche coperte a tenuta stagna con recupero per taglie inferiori.
Chi è escluso
  • Imprese in difficoltà secondo gli orientamenti UE (Comunicazione 2014/C 249/01).
  • Soggetti per i quali sussistono cause di esclusione automatica o non automatica ai sensi degli artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023.
  • Soggetti sottoposti a misure di prevenzione, cause di divieto, decadenza o sospensione ex art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia).
  • Imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea.
  • Opere di sola manutenzione ordinaria o interventi eseguiti al solo fine di conformarsi a prescrizioni di legge.
  • Iniziative attuate mediante artato frazionamento volto ad eludere la normativa o maggiorare i profitti.

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Quanto si ottiene

Spesa massima ammessa8.000.000 €
Quota a fondo perdutoNon prevista (meccanismo in conto esercizio a tariffa)
Durata incentivo20 anni decorrenti dalla data di entrata in esercizio
Maggiorazione fotovoltaico su amianto/eternit+27 €/MWh sul prezzo di aggiudicazione
Maggiorazione fotovoltaico su specchi d'acqua+10 €/MWh sul prezzo di aggiudicazione
Coefficiente rifacimento integraleMoltiplicatore 0,95 sul prezzo di aggiudicazione (1,00 se aumento potenza >= 20%)
Coefficiente rifacimento parziale idroelettricoMoltiplicatore 0,73 sul prezzo di aggiudicazione

Spese ammesse e non ammesse

Spese ammesse

  • Impianti, macchinari e attrezzature di nuova costruzione funzionali alla produzione di energia elettrica.
  • Opere edili, immobili e terreni strettamente connessi all'installazione dell'impianto.
  • Ammortamenti dei costi di fabbricati, terreni, strumenti e attrezzature dedicate.
  • Spese di progettazione, studi, consulenze tecniche e servizi professionali collegati.
  • Beni immateriali quali brevetti, know-how, licenze e conoscenze tecniche non brevettate.
  • Costi di personale e relativa formazione professionale.
  • Spese generali, materie prime, di consumo e merci funzionali alla realizzazione.
  • Interventi di nuova costruzione, potenziamento (limitatamente alla nuova potenza aggiunta) e rifacimento parziale o totale.

Spese non ammesse

  • Opere di manutenzione ordinaria.
  • Opere effettuate per adeguare l'impianto a prescrizioni di legge.
  • Spese relative alla quota preesistente dell'impianto nei progetti di potenziamento.
  • Interventi di potenziamento per gli impianti idroelettrici (non ammessi).

Scadenze e tempistiche

  1. 07/08/2026Apertura dello sportello GSE: Avvio della presentazione delle domande di accesso diretto a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto.
  2. Termine ordinario comunicazione entrata in esercizioEntro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio registrata sul portale GAUDI di Terna (l'invio tardivo tra 91 e 180 giorni comporta la perdita dell'incentivo per il periodo pregresso).
  3. Termine perentorio decadenza180 giorni dalla data di entrata in esercizio registrata su GAUDI, a pena di totale decadenza dal diritto all'incentivo.
  4. 31/12/2026Chiusura ordinaria dello sportello: Il termine coincide con il 31/12/2026 ovvero decorsi 60 giorni dal raggiungimento del contingente di 10 GW di potenza.

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Come presentare la domanda

  1. Connessione e registrazione GAUDICompletare la realizzazione dell'impianto, accettare definitivamente il preventivo di connessione e ottenere la validazione della registrazione sul portale GAUDI di Terna con rilascio del codice CENSIMP.
  2. Entrata in esercizio e decorrenza terminiMettere in esercizio l'impianto e monitorare la data ufficiale registrata su GAUDI: la domanda al GSE va inviata entro 90 giorni solari (ed entro massimo 180 giorni a pena di decadenza).
  3. Accesso al portale GSE e compilazione istanzaAccedere ai servizi telematici del portale del GSE (www.gse.it) tramite credenziali digitali, selezionare la procedura di accesso diretto FER-X e compilare la domanda secondo i modelli delle Regole Operative.
  4. Caricamento documentazione tecnica e amministrativaAllegare i titoli abilitativi ed edilizi, la documentazione comprovante il rispetto del principio DNSH e dei requisiti specifici d'impianto (Allegato 3), nonché la documentazione sui moduli o le attestazioni idrauliche/ambientali.
  5. Sottoscrizione contrattoA conclusione dell'istruttoria con esito favorevole, stipulare digitalmente la convenzione ventennale con il GSE (tariffa omnicomprensiva per impianti sotto i 200 kW o contratto per differenza a due vie).

Come vengono selezionate le domande

La procedura per impianti fino a 1 MW avviene ad accesso diretto senza graduatoria o concorso: le richieste sono esaminate dal GSE a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione, verificando il possesso dei requisiti di ammissibilità tecnica e formale, fino al raggiungimento del contingente complessivo nazionale pari a 10 GW.

Erogazione e obblighi

L'incentivo viene regolato dal GSE a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale per un periodo di 20 anni. Entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione, il GSE avvia le liquidazioni: per gli impianti sotto i 200 kW tramite tariffa omnicomprensiva sulla produzione netta immessa (con ritiro dell'energia da parte del GSE, salvo opzione per il mercato); per impianti da 200 kW a 1 MW tramite contratto per differenza (erogazione del saldo positivo tra prezzo di aggiudicazione e prezzo zonale MGP, oppure restituzione al GSE se la differenza è negativa). L'impresa beneficiaria ha l'obbligo di trasmettere tutti i dati di monitoraggio richiesti e il rispetto delle condizioni operative, pena la sospensione o decadenza dei pagamenti.

Regime di aiuto: Decisione della Commissione Europea C(2026) 4012 final dell'8 giugno 2026 emanata ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (CISAF) e dell'art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE.

Cumulabilità: Cumulabile esclusivamente con una delle seguenti misure alternative: contributi in conto capitale non eccedenti il 40% del costo dell'investimento per soli impianti di nuova costruzione (con riduzione proporzionale della tariffa tramite fattore 1-F fino a un massimo del 35%); fondi di garanzia e di rotazione; oppure agevolazioni fiscali sotto forma di credito d'imposta o detassazione dal reddito su macchinari e attrezzature. È incompatibile e alternativo allo Scambio sul Posto e al Ritiro Dedicato.

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Decreto FER X: domande frequenti

Chi può partecipare al Decreto FER X per impianti fino a 1 MW?

Possono accedere al meccanismo tutti i soggetti produttori (imprese di qualsiasi forma giuridica e dimensione, persone fisiche/cittadini, enti pubblici e università o centri di ricerca) titolari di impianti a fonti rinnovabili di potenza nominale pari o inferiore a 1 MW.

Quanto si ottiene e quale quota è a fondo perduto con il Decreto FER X?

La misura non eroga un contributo a fondo perduto sulle spese di installazione, ma attribuisce un incentivo in conto esercizio per 20 anni. Il livello tariffario viene stabilito da ARERA per tecnologia e taglia, con premi aggiuntivi di 27 €/MWh per impianti fotovoltaici su coperture in eternit/amianto e di 10 €/MWh per impianti su specchi d'acqua; la spesa massima ammissibile indicata dalla scheda incentivo è fino a 8.000.000 €.

Quali spese sono ammesse nel Decreto FER X?

Sono ammesse le spese di investimento relative alla realizzazione o al rifacimento dell'impianto, compresi fabbricati, terreni, macchinari, componenti tecnologici di nuova costruzione, costi di personale, spese generali, progettazione e consulenze, nonché diritti di brevetto e licenze.

Quando scade e da quando si presenta la domanda per il Decreto FER X?

Lo sportello telematico sul portale GSE è attivo a partire dal 07/08/2026 e rimarrà aperto fino al 31/12/2026, salvo chiusura anticipata decorsi 60 giorni dall'esaurimento del contingente di 10 GW. La richiesta va inoltrata obbligatoriamente entro 90 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto (con termine perentorio a 180 giorni).

Come si presenta la domanda per il Decreto FER X?

L'istanza si compila e trasmette per via telematica tramite l'apposita piattaforma web del GSE (www.gse.it), previo completamento dell'impianto e registrazione su GAUDI. Occorre allegare le perizie tecniche, i titoli abilitativi, le asseverazioni DNSH e la documentazione di conformità specifica prevista dalle Regole Operative.

Come vengono scelte le domande per il Decreto FER X?

Trattandosi di procedura ad accesso diretto riservata a impianti fino a 1 MW, non vi sono aste né punteggi: le istanze sono valutate a sportello cronologico dal GSE in base alla conformità amministrativa e tecnica, fino all'esaurimento della potenza contingentata pari a 10 GW.

Quando arrivano i soldi del Decreto FER X?

Il GSE inizia la regolazione dei pagamenti a partire dall'ultimo giorno del terzo mese successivo alla ricezione della comunicazione di entrata in esercizio. L'erogazione prosegue poi a cadenza periodica per l'intero arco temporale dei 20 anni di durata della convenzione.

Il contributo del Decreto FER X va restituito?

Non si tratta di un prestito da rimborsare, ma per gli impianti sopra i 200 kW regolati con contratto per differenze a due vie, se il prezzo di mercato dell'energia supera il prezzo di aggiudicazione stabilito, il produttore è tenuto a restituire o conguagliare la differenza al GSE. Inoltre, in caso di rinuncia anticipata unilaterale alla convenzione, sono previste penalità a carico del produttore.

Il Decreto FER X è cumulabile con altri aiuti e rientra nel de minimis?

La misura non rientra nel de minimis essendo stata autorizzata dalla Commissione Europea ex decisione CISAF. È cumulabile alternativamente con contributi a fondo perduto fino al 40% (che riducono la tariffa base fino al 35%), fondi di garanzia/rotazione, o crediti d'imposta per macchinari; resta invece vietato il cumulo con lo Scambio sul Posto o il Ritiro Dedicato.

Come funziona la valorizzazione dell'energia per impianti sotto i 200 kW?

Per gli impianti di potenza nominale inferiore a 200 kW, il soggetto responsabile può richiedere l'applicazione di una Tariffa Omnicomprensiva: in questo caso è il GSE che provvede direttamente al ritiro e al collocamento in rete dell'energia elettrica prodotta, erogando al produttore il valore stabilito per ogni MWh immesso.

Quali sanzioni si applicano se si ritarda l'invio della domanda di accesso diretto?

Se la comunicazione di entrata in esercizio viene inviata dopo i 90 giorni dalla registrazione su GAUDI ma entro 180 giorni, si perde il diritto alla tariffa incentivante per tutti i giorni di ritardo intercorsi; superato il termine perentorio di 180 giorni, si decade definitivamente dalla possibilità di ottenere l'incentivo.

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Fonti e metodo

Scheda redatta da Bandio sulle fonti ufficiali di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con verifica di Luca Olovrap il 25/10/2026. Le informazioni non sostituiscono il bando ufficiale: prima di presentare la domanda controlla sempre i documenti dell’ente. Hai trovato un errore? Segnalacelo.

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