Fondo di garanzia per le PMI 2026: come funziona, requisiti e coperture

Verificata sulle fonti ufficiali il 19/10/2026 · Revisione di Luca Olovrap

Il Fondo di garanzia per le PMI è un'agevolazione pubblica promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy che facilita l'accesso al credito bancario concedendo garanzie dirette, riassicurazioni o controgaranzie sui finanziamenti. Non eroga contributi in denaro, ma affianca o sostituisce le tradizionali garanzie richieste dagli intermediari finanziari, coprendo generalmente fino all'80% delle operazioni per investimenti e al 50% di quelle per liquidità. La richiesta viene presentata direttamente dalla banca o dal confidi a cui l'impresa si rivolge per il prestito.

Cos'è il Fondo di garanzia per le PMI

Il Fondo di garanzia per le PMI è stato istituito con l'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed è operativo dal 2000. Si tratta di un'agevolazione promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), finanziata anche con risorse europee, la cui gestione è affidata a Mediocredito Centrale S.p.A. (mandataria del RTI gestore del Fondo).

Lo strumento non fornisce sovvenzioni o contributi diretti in denaro all'impresa, ma rilascia una garanzia pubblica sulle operazioni finanziarie concesse da banche, società di leasing e intermediari autorizzati. Tale garanzia interviene secondo tre modalità operative:

  • garanzia diretta: concessa direttamente a favore dei soggetti finanziatori a fronte dei prestiti erogati;
  • riassicurazione: rilasciata a favore di soggetti garanti (come i confidi) a fronte delle garanzie da essi prestate alle imprese;
  • controgaranzia: copertura di secondo grado collegata alla riassicurazione che interviene a tutela del confidi e del creditore.

La presenza della garanzia pubblica aiuta in modo determinante l'impresa a ottenere il credito necessario, in quanto si affianca o sostituisce integralmente le costose garanzie normalmente pretese dagli istituti. Inoltre, per legge, sulla quota dell'operazione coperta dalla garanzia del Fondo la banca non può acquisire garanzie reali, assicurative o bancarie aggiuntive.

Chi può accedere

Possono accedere agli interventi del Fondo le micro, piccole e medie imprese (PMI) regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, che rispettano i parametri dimensionali stabiliti a livello europeo e nazionale (microimprese sotto i 10 occupati e 2.000.000 € di fatturato o totale di bilancio; piccole imprese sotto i 50 occupati e 10.000.000 €; medie imprese sotto i 250 occupati e 50.000.000 € di fatturato oppure 43.000.000 € di totale bilancio).

L'accesso è esteso anche a:

  • professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali riconosciute ai sensi della legge 4/2013;
  • start-up, start-up innovative e incubatori certificati;
  • PMI innovative;
  • enti del Terzo settore iscritti al RUNTS e al REA (per finanziamenti non superiori a 60.000 € e senza valutazione del merito) oppure tramite apposita sezione speciale anche se non iscritti al REA e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nel limite del 5% della dotazione annua del Fondo;
  • imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 (purché autorizzate dalla Commissione europea), entro il limite del 15% della dotazione annua del Fondo.

L'intervento copre pressoché tutti i settori economici, ad eccezione di poche attività escluse (come i servizi finanziari e assicurativi). Le garanzie si applicano a qualsiasi operazione finanziaria a breve o a medio-lungo termine finalizzata all'attività di impresa, inclusi investimenti, esigenze di liquidità e capitale di rischio.

Quanto copre: percentuali e importi

In base alla disciplina transitoria introdotta dal D.L. 145/2023 (DL Anticipi) e prorogata fino al 31/12/2026 dall'articolo 14 del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, le misure massime di copertura prevedono:

  • 80% in garanzia diretta e riassicurazione per le operazioni a fronte di programmi di investimento;
  • 50% per le operazioni finalizzate a esigenze di liquidità e per gli investimenti nel capitale di rischio.

La copertura elevata all'80% è garantita anche nei seguenti casi specifici:

  • operazioni a favore di start-up, start-up innovative, incubatori certificati e PMI innovative;
  • PMI costituite o che abbiano iniziato l'attività non oltre tre anni prima della richiesta e non utilmente valutabili con il modello di rating;
  • operazioni finanziarie collegate alla misura Nuova Sabatini;
  • operazioni di importo ridotto fino a 40.000 € (o fino a 100.000 € se presentate in riassicurazione da soggetti garanti autorizzati);
  • finanziamenti di microcredito (ex art. 111 TUB) fino a un importo massimo di 50.000 €;
  • operazioni a rischio tripartito, Resto al Sud ed enti del Terzo settore ammessi.

Per le imprese con un numero di dipendenti fino a 499, la copertura è fissata al massimo al 30% per liquidità e al 40% per investimenti o nuova costituzione. L'importo massimo garantito per singola impresa beneficiaria è stabilito a 5.000.000 €.

Come si chiede la garanzia

L'impresa o il professionista non può presentare la domanda direttamente al Fondo. La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente attraverso una banca o un intermediario finanziario concedente, contestualmente alla richiesta di finanziamento. In alternativa, l'impresa può rivolgersi a un confidi, il quale garantisce il finanziamento in prima istanza e richiede la controgaranzia o la riassicurazione al Fondo.

L'ammissibilità e la quota di copertura vengono determinate tramite un modello di valutazione (modello di rating) disciplinato dalle Disposizioni operative, che misura la probabilità di inadempimento collocando l'impresa in una scala da 1 a 5 classi di merito (e relative fasce). I soggetti che ricadono nella fascia 5 sono esclusi dalla garanzia.

Il modello si compone di tre aree informative:

  • modulo economico-finanziario: esamina gli ultimi due bilanci approvati o le ultime due dichiarazioni fiscali a seconda del regime contabile;
  • modulo andamentale: analizza i dati della Centrale dei Rischi (accordato e utilizzato degli ultimi sei mesi su rischi a scadenza e cassa) e le informazioni dei Credit Bureau;
  • presenza di eventi giudizievoli.

Per le start-up costituite da non oltre tre anni la valutazione avviene tramite business plan e bilanci previsionali, mentre la valutazione del merito di credito non si applica alle start-up innovative, agli incubatori certificati, al microcredito, a importi ridotti e al Terzo settore fino a 60.000 €.

I requisiti vengono verificati rapidamente dal Gestore e la delibera viene adottata dal Consiglio di gestione, che si riunisce con cadenza bisettimanale. L'impresa riceve comunicazione via e-mail sia all'atto dell'invio della domanda sia all'avvenuta delibera.

Quanto costa la garanzia

La garanzia del Fondo di garanzia per le PMI è concessa a titolo gratuito in favore delle microimprese.

Per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, i soggetti richiedenti sono invece tenuti a versare al Fondo, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari all'1,25% dell'importo garantito.

In caso di mancata erogazione successiva all'ammissione, è prevista una commissione di mancato perfezionamento sulle sole garanzie dirette se il soggetto richiedente supera la soglia annua del 5% di operazioni non perfezionate rispetto al totale delle sue operazioni garantite nell'anno (la commissione non è dovuta se il mancato perfezionamento deriva da rinuncia espressa del beneficiario).

A partire dal 20/02/2026, la circolare n. 2/2026 di Mediocredito Centrale ha introdotto a carico dei soggetti finanziatori (banche e intermediari) il versamento di un premio aggiuntivo. Tale onere scatta qualora l'importo garantito totale superi la soglia di esenzione e il 30% del totale dei prestiti erogati (aliquota dello 0,5% tra il 30% e il 60% e dell'1,5% oltre il 60%, con riduzione del 50% se almeno il 60% dei garantiti ricade nelle fasce 3 e 4).

Nei confronti della banca o del confidi, le condizioni economiche e i tassi del finanziamento sono rimessi alla libera contrattazione tra le parti; tuttavia, sull'importo coperto dal Fondo la banca non può pretendere fideiussioni o garanzie assicurative o reali addizionali.

Sezioni speciali e regionali

Il Fondo di garanzia opera anche attraverso sezioni speciali e comparti dedicati che ampliano la copertura o agevolano l'accesso per categorie e territori specifici.

Tra queste si evidenziano:

  • Sezione speciale per le imprese femminili: riservata a professioniste e imprese a prevalente partecipazione femminile, consente la facoltà di prenotazione diretta della garanzia, la priorità di istruttoria ed esenzione dalla commissione una tantum. Tuttavia, la scheda ufficiale segnala che l'intervento risulta attualmente non operativo;
  • Sezione speciale Enti del Terzo Settore: dedicata agli enti iscritti al RUNTS e non al REA e agli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • Sezioni dedicate a programmi comunitari: la Sezione Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021-2027 e la Riserva speciale Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027;
  • Sezioni regionali attive: istituite con Regioni e Province autonome per incrementare le coperture ordinarie sul territorio, tra cui Regione Marche, Regione Emilia-Romagna PR FESR 2021-2027, Regione Piemonte PR FESR 2021-2027, Regione Sicilia PR FESR 2021-2027, Regione Veneto PR FESR 2021-2027 e Provincia Autonoma di Trento;
  • Accordi di controgaranzia: è operativo l'accordo di controgaranzia con CDP ed FEI nell'ambito del programma InvestEU. Risultano invece non operativi (inattivi) i precedenti accordi SME Initiative, Controgaranzia CDP-FEI-EGF, CDP-FEI COSME, CDP settori culturali e creativi e COSME-EFSI.

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Aiuti di Stato: de minimis ed esenzione

L'intervento del Fondo di garanzia per le PMI costituisce a tutti gli effetti un aiuto di Stato monitorato e registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti (codice misura CAR 28040, codice incentivo 145).

In base al quadro normativo notificato, la misura è attiva per il periodo compreso tra il 13/10/2023 e il 31/12/2026 e può essere concessa alternativamente secondo due distinti regimi:

  • regime generale de minimis: ai sensi del Regolamento (UE) 2831/2023 o del Regolamento (UE) 1407/2013 e successive modifiche;
  • regime di esenzione per categoria (GBER): ai sensi del Regolamento (CE) 651/2014 per gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI (art. 17, con intensità massima del 20%), gli aiuti al finanziamento del rischio (art. 21) e gli aiuti alle imprese in fase di avviamento (art. 22).

L'inquadramento comporta che il beneficio economico implicito derivante dalla garanzia pubblica (l'equivalente sovvenzione lordo) venga calcolato e imputato all'impresa beneficiaria sul Registro Nazionale degli Aiuti, andando ad assorbire il plafond disponibile nel regime prescelto.

Domande frequenti

Cos'è il Fondo di garanzia per le PMI?

È uno strumento pubblico istituito dalla legge 662/96 e gestito da Mediocredito Centrale per conto del MIMIT. Il Fondo facilita l'accesso al credito bancario rilasciando una garanzia pubblica su finanziamenti concessi a PMI e professionisti in luogo di costose garanzie collaterali.

Come funziona il Fondo di garanzia PMI?

Il Fondo concede garanzie dirette agli istituti di credito oppure riassicurazioni e controgaranzie ai confidi a fronte di operazioni finanziarie per liquidità o investimenti. Sulla quota dell'operazione garantita dal Fondo la banca non può acquisire garanzie reali, bancarie o assicurative.

Chi può accedere al Fondo di garanzia?

Possono accedere micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro delle Imprese, professionisti con partita IVA, start-up e PMI innovative. L'accesso è consentito anche a enti del Terzo settore e a imprese fino a 499 dipendenti nei limiti previsti dalla legge.

Quali sono le percentuali di copertura del Fondo di garanzia?

La disciplina transitoria prevede una copertura massima dell'80% per i finanziamenti a fronte di investimenti, per start-up, PMI innovative, microcredito e Nuova Sabatini. Per le operazioni finalizzate a liquidità e investimenti nel capitale di rischio la copertura ordinaria è al 50%.

Qual è l'importo massimo garantito dal Fondo?

L'importo massimo garantito dal Fondo per ogni singola impresa beneficiaria è pari a 5.000.000 €. Tale tetto include il complesso delle garanzie concesse alla medesima impresa.

Si può chiedere la garanzia direttamente al Fondo, senza la banca?

Di norma l'impresa non può presentare domanda diretta al Fondo, ma deve richiederla alla banca erogatrice o a un confidi convenzionato. La prenotazione diretta era prevista nell'ambito della Sezione Speciale per le imprese femminili, che risulta però attualmente non operativa.

Quanto costa la garanzia del Fondo?

La garanzia è completamente gratuita per tutte le microimprese, mentre per le imprese con dipendenti fino a 499 è prevista una commissione una tantum dell'1,25% dell'importo garantito. A carico degli istituti finanziatori può essere applicato un premio aggiuntivo a determinate condizioni di eccedenza sui volumi garantiti.

Fino a quando valgono le regole attuali del Fondo di garanzia?

Le disposizioni transitorie del Fondo sono state prorogate fino al 31/12/2026 dall'articolo 14 del decreto-legge 200/2025. Fino a tale data restano ferme le percentuali di copertura e i requisiti dimensionali stabiliti.

Cos'è la sezione speciale per le imprese femminili?

È un comparto riservato alle imprese a maggioranza femminile e professioniste che offriva la prenotazione diretta della garanzia ed esenzione da commissioni. La documentazione ufficiale del Fondo ne segnala tuttavia lo stato di intervento non operativo.

La garanzia del Fondo è un aiuto de minimis?

La garanzia può essere concessa in regime de minimis (secondo i regolamenti UE 2831/2023 o 1407/2013) oppure in regime di esenzione per categoria GBER ai sensi del Regolamento CE 651/2014, a seconda della finalità del finanziamento e del tipo di beneficiario.

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